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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“BRANCONI”
COSTITUZIONE-SCOPI- DENOMINAZIONE – SEDE
Registrato presso il Notaio Armanda Ilaria Miceli il 10/11/2006
c.f. 96021540792 |
Art. 1
E’ costituita un’associazione culturale, senza fini di lucro, con la denominazione “BRANCONI”
Art. 2
Scopo dell’associazione è la promozione di iniziative culturali, ricreative e sportive,attività per l’impiego del tempo libero e varie forme di intrattenimento e svago.
L’associazione finalizza pertanto la sua attività:
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all’allestimento ed all’organizzazione di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, concerti,manifestazioni in genere,concorsi a carattere locale, regionale,nazionale, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tette le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente;
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alla realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video od altro ed in generale di iniziative di studio e di approfondimento riguardanti la cultura;
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allo svolgimento di attività che consentono ai cittadini di sviluppare favorire il proprio arricchimento culturale, anche attraverso l’organizzazione di saggi e mostre;
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all’affiancamento ad enti ed istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell’associazione e che operano nel campo culturale,artistico turistico e sportivo, proponendo iniziative che contribuiscano alla sviluppo della cultura nel territorio. Per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione potrà attivare forme collaborative con tutte le associazioni nazionali ed internazionali e le istituzioni pubbliche e/o private comunque interessate all’oggetto sociale, come pure promuovere la costituzione di ogni forma gestionale considerata con essi compatibile.
Art. 3
La sede dell’associazione è fissata in…………..
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
-da tutti i beni che a qualsiasi titolo siano diventati di proprietà dell’associazione;
-dai contributi concessi dall’amministrazione Comunale,da Enti Provinciali, da Enti Regionali e da eventuali enti privati;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti di cui l’associazione dovesse essere destinataria;
- da eventuali redditi patrimoniali e da eventuali utili di gestione od attività occasionali.
Art. 5
Finché l’associazione vige i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale o fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.
Art. 6
Possono essere ammessi come soci tutti coloro che abbiano una buona condotta molare e civile.
Art. 7
SONO SOCI ORDINARI:coloro che hanno raccolto successivamente l’invito dei soci fondatori e che vengono ammessi a far parte dell’associazione I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) SOCI ONORARI;
b) SOCI FONDATORI;
c) SOCI ORDINARI “SENIOR”;
d) SOCI ORDINARI;
e) SOCI TEMPORANEI;
f) SOCI JUNIOR;
SONO SOCI ONORARI:coloro ai quali l’associazione per fondate ragioni di prestigio e gratitudine desidera rendere omaggio in riconoscimento di eccezionali meriti onorari e che per loro particolare benemerenze contribuiscono con la loro adesione ad elevare il prestigio dell’associazione.
I soci onorari che vengono nominati con delibera assembleare su proposta del consiglio direttivo, non hanno alcun diritto alla proprietà dei beni dell’associazione,neanche nel caso dello scioglimento di essa;non possono ricoprire carichi sociali, né votare nelle assemblee e non possono presentare ricorsi al consiglio direttivo.
SONO SOCI FONDATORI:coloro che,intraprendono l’iniziativa, hanno creato l’associazione sopperendo materialmente e finanziariamente a tutte le necessità organizzative; saranno riconosciuti come liquidatori del patrimonio sociale da tutti coloro che tesserandosi diventeranno soci ordinari.
Solo soci fondatori ,i soci ordinari “Senior” e i soci Ordinari hanno diritto al voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. I suddetti soci, Fondatori, Ordinari “Senior”e Ordinari , hanno il dovere di osservare puntualmente il presente statuto; gli emanandi regolamenti interni; tutte le norme che regolano la vita dell’associazione e tutti i provvedimenti emanati dagli organi direttivi ed assembleari; hanno, altresì, il dovere di astenersi da qualsiasi attività che possa sminuire il prestigio dell’associazione o arrecare danno agli altri associati.
Per essere ammesso a socio ordinario dell’associazione, l’aspirante deve inoltrare domanda al consiglio direttivo il quale deciderà sull’ammissibilità dei candidati o sul rigetto delle rispettive domande senza necessità di motivazione.
In caso di accettazione della domanda di ammissione, il socio riceverà la tessera sociale sulla quale sarà precisata la scadenza della tessera.
SONO SOCI ORDINARI “SENIOR” : sono soci ordinari i quali, dopo il periodo di due anni almeno di tesseramento, per merito e condotta si siano distinti al fine dell’accrescimento dell’associazione e durante le sue attività, ne abbiano fatto richiesta al consiglio direttivo e solo previa approvazione da parte di tale organo. Hanno il diritto di far parte del consiglio direttivo per la durata di un anno, strascorso un anno il consiglio direttivo può decidere la durata a tempo indeterminato. I soci ordinari “SENIOR” possono essere massimo cinque soci.
SONO SOCI “JUNIOR”: sono soci “junior” giovani che non avendo ancora compiuto la maggiore età previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci facciano richiesta di associazione al consiglio direttivo. Possono prendere parte come auditori nelle assemblee senza il diritto di voto e prestare volontariamente il loro contributo durante le attività proposte dall’associazione, nonché usufruire dei beni dell’associazione previa richiesta e autorizzazione del consiglio direttivo.
SONO SOCI TEMPORANEI:coloro che non fanno parte permanente dell’associazione , ma che usufruiscono delle strutture e delle attrezzature dell’associazione per determinati periodi dell’anno dietro versamento di un contributo volontario da stabilire dal consiglio direttivo.
Art. 8
I soci sono tenuti al pagamento annuale della tessera associativa, alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.
Art. 9
La qualità di socio dell’associazione si perde:
La radiazione del socio è di competenza del consiglio direttivo e dovrà essere formulata nei confronti di quei soci che:
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contravvengono nonostante una preventiva diffida, alle norme del presente statuto e degli eventuali emananti regolamenti;
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siano con il loro comportamento di serio ostacolo al normale svolgimento della vita sociale;
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si rendano colpevoli di azioni disonorevoli e riprovevoli;
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si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.
Il provvedimento di radiazione sarà comunicato dal consiglio direttivo all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, Salvo nel caso di morosità del pagamento della tessera o delle quote sociali ove la radiazione avverrà senza alcun preavviso.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una quota d’iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.
I soci receduti o radiati non avranno diritto alla divisione del fondo comune, né potranno pretendere la liquidazione della propria quota sociale; in caso di socio defunto gli eredi potranno chiedere la divisione del fondo comune o pretendere la liquidazione della propria quota sociale solo all’atto dello scioglimento.
L’associazione si riserva, inoltre, il diritto di pretendere il risarcimento danni arrecati dal socio espulso.
ORGANI SOCIALI
Art. 10
Sono organi dell’associazione:
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l’assemblea dei soci;
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il consiglio direttivo;
Art. 11
L’assemblea è un organo primario dell’associazione. Le sue deliberazioni, adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i componenti dell’associazione, anche se assenti o dissenzienti.
Art. 12
Spetta all’assemblea:
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deliberare sul bilancio preventivo e sul relativo programma di attività;
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deliberare sul conto consuntivo;
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deliberare sulla modifica di eventuali regolamenti interni;
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proporre lo scioglimento dell’associazione;
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deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati e su quant’ altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Art. 13
L’assemblea viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all’anno; può essere, altresì, convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei componenti dell’associazione e tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o necessario.
Art. 14
La convocazione dell’assemblea è fatta di regola mediante avviso individuale da trasmettere tre giorni prima della data fissata.
Art. 15
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 16
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o dal vice presidente. Il presidente o chi lo sostituisce, prima di dichiarare l’assemblea validamente costituita
deve constatare la regolarità delle deleghe e del diritto di intervenire, con i dati forniti dalla segreteria.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto dai soci fondatori e dai soci Ordinari “Senior” . Esso dura in carica a tempo indeterminato.
Art. 18
Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente un vice-presidente ed un segretario.
Art. 19
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Art. 20
Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni trenta giorni e straordinariamente ogni volta che lo ritenga opportuno la presidenza o ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vice presidente.
Art. 21
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’attuazione delle deliberazioni assembleari, per la redazione dei bilanci, per la direzione e la formulazione dei provvedimenti disciplinari, per la decisione sulle domande di ammissione dei programmi con i quali si intende realizzare gli scopi dell’associazione. Provvede all’acquisto ed all’alienazione dei beni dopo che l’assemblea avrà deliberato al riguardo.
Il consiglio direttivo potrà emanare tutte le disposizioni atte a regolamentare ogni aspetto della vita sociale. Detti regolamenti interni saranno vincolati per i soci solo dopo che saranno approvati dall’assemblea.
PRESIDENTE
Art. 22
Il presidente rappresenta l’associazione di fronte ai terzi in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il presidente, essendo investito dalla rappresentante legale dell’associazione, può per conto di essa aprire conti correnti bancari, riscuotere somme che a qualsiasi titolo dovessero essere elargite da privati o da enti pubblici all’associazione, rilasciare quietanze a coloro che eseguono i materiali pagamenti delle dette somme e custodire sotto la sua responsabilità il denaro e ogni altro valore dell’associazione che gli venga affidato; riferisce al consiglio direttivo sulla situazione della cassa.
VICE PRESIDENTE
Art. 23
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento esercitandone le funzioni.
SEGRETARIO
Art. 24
Il segretario coadiuva il presidente, redige i verbali e svolge tutte le mansioni inerenti la segreteria.
SCIOGLIMENTO
Art. 25
Per lo scioglimento dell’associazione occorre, oltre la delibera dell’assemblea, anche il consenso di almeno due terzi del Consiglio direttivo
Registrato presso il notaio Armanda Ilaria Miceli il 10/11/2006 c.f. 96021540792